Le amministrazioni comunali, per legge, hanno il dovere di prevenire il fenomeno del randagismo con la costruzione di cosiddetti rifugi municipali per cani [1], gestiti da associazioni no-profit che si dedicano a raccogliere animali smarriti o abbandonati ma anche quelli che, per una serie di ragioni, non possono più essere tenuti dai precedenti padroni. Eppure, i cani randagi non mancano in giro per paesi e città e, spesso, causano numerosi inconvenienti: che cosa fare se, a causa di un cane randagio che attraversa la strada, una persona alla guida fa incidente e si fa male? Di chi è la responsabilità? Detto altrimenti, in caso di incidente a causa di un cane randagio, chi risarcisce? A rispondere a queste domande è il Tribunale di Siracusa in una recente sentenza [2]: colui che intende ottenere il risarcimento deve provare che il Comune non abbia esercitato il potere di controllo e vigilanza sul territorio finalizzato alla repressione del fenomeno dei cani randagi, non rispettando – in tal modo – quanto previsto dalla legge.

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