Pene più severe, nuove aggravanti e divieto della catena. Quella che entra in vigore oggi 1° luglio è una riforma storica, non perfetta, ma storica perché riconosce gli animali come esseri senzienti.

Un nuovo titolo nel Codice penale: “Dei delitti contro gli animali”

Con l’entrata in vigore della Legge 6 giugno 2025, n. 82, il Codice penale italiano cambia volto: non si tutela più il semplice sentimento umano verso l’animale, ma l’animale stesso, riconosciuto come “essere senziente” e dunque soggetto diretto di diritto. Il nuovo Titolo IX-bis del libro secondo prende il nome di “Dei delitti contro gli animali”, segnando una svolta culturale e giuridica.

Approvata in via definitiva il 29 maggio 2025, la legge è composta da quindici articoli e interviene su più fronti, modificando sia il Codice penale che quello di procedura penale. Le modifiche entrano in vigore il 1° luglio 2025.

Pene inasprite per maltrattamento, uccisione e traffico

L’inasprimento delle pene è generale e tocca quasi tutte le principali figure di reato:

Art. 544-bis – Uccisione di animali: la pena passa da 4 mesi–2 anni a 6 mesi–3 anni, con aggiunta della multa da 5.000 a 30.000 euro. Se vi sono sevizie o sofferenze prolungate, la reclusione sale a 1–4 anni e la multa a 10.000–60.000 euro.
Art. 544-ter – Maltrattamenti: reclusione da 6 mesi a 2 anni (prima era anche alternativa), sempre accompagnata da una multa.
Art. 544-quater e 544-quinquies – Spettacoli e combattimenti vietati: pene aumentate e ampliata la responsabilità anche ai partecipanti.
Art. 544-sexies – Confisca e pene accessorie: vietato abbattere o cedere gli animali durante indagini o processo.

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