Il giudice può limitare il possesso di cani e gatti anche in giardino. Non solo in casa. Lo ha stabilito la Seconda sezione della Cassazione con una sentenza che mette un punto fermo ad una battaglia legale avviata da un condominio nei confronti di una donna che viveva nelle vicinanze del palazzo. Gli abitanti contestavano situazioni invivibili a causa di latrati in piena notte e cattivi odori a causa della presenza degli animali nel giardino accanto.

La pronuncia conferma la sentenza della Corte di appello che aveva condannato la signora a detenere nella sua proprietà non più di sei cani e a risarcire il danno causato ai vicini per la sussistenza di rumori e di cattivo odore: aveva intimato alla donna di mantenere non più di sei cani. Il verdetto la condannava a risarcire i vicini e a risanare il giardino. La vicenda era continuata con un ricorso sulla base dell’articolo 1138 del Codice civile: afferma che le leggi che regolano i rapporti condominiali non possono vietare il possesso di animali da compagnia. Ora la Cassazione, con l’ordinanza 1823/2023, ha confermato la delibera della Corte d’Appello. E’ stato quindi ribadito il limite di cani e gatti da tenere in abitazione: sarà il giudice a valutare se quelli “in esubero” debbano essere consegnati ad un canile o a un rifugio per animali.

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